L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con l’accoglimento degli impegni l’istruttoria avviata nel dicembre 2025 nei confronti di Trenitalia, relativa agli ostacoli frapposti all’esercizio del diritto al rimborso integrale del biglietto in caso di ritardi prolungati e cancellazioni dei treni. Il procedimento riguardava in particolare le ipotesi in cui il viaggiatore decida di rinunciare al viaggio perché sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o a seguito di una perdita di coincidenza o della soppressione della corsa, che il treno raggiunga la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a 60 minuti.
Secondo la contestazione mossa dall’Autorità, per accedere al rimborso Trenitalia richiedeva ai passeggeri un adempimento sproporzionato e privo di fondamento nella normativa sui diritti dei viaggiatori ferroviari: era infatti necessario procurarsi un’attestazione della rinuncia al viaggio, rivolgendosi nell’immediatezza del disservizio al call center telefonico oppure alla biglietteria della stazione.
L’Antitrust ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, rendendo vincolanti gli impegni presentati dalla società in quanto ritenuti idonei a superare le criticità inizialmente rilevate. Trenitalia si è così impegnata a eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio per tutte le richieste di rimborso e a potenziare i canali già esistenti attraverso cui i passeggeri possono presentare la domanda. La società dovrà inoltre creare un’apposita sezione del proprio sito internet dedicata a fornire agli utenti le informazioni principali utili in caso di eventi che compromettano la regolarità della circolazione ferroviaria.
Entro tre mesi Trenitalia sarà tenuta a comunicare all’Autorità le misure adottate per dare attuazione agli impegni assunti.