L’articolo 157, comma 7-bis del Codice della Strada prevede sanzioni amministrative da 223 a 444 euro per chi, con il veicolo in sosta, lascia il motore dell’auto acceso per mantenere l’aria condizionata in funzione.
“È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 a euro 444”.
È bene quindi chiarire cosa si intenda per “sosta” del veicolo. E questo viene fatto al comma 1 dello stesso articolo: “per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Unicamente in questo caso – e non anche nei casi di arresto, fermata o sosta di emergenza del veicolo – si è passibili di sanzione.
Possiamo quindi stare tranquilli in caso di arresto, fermata e sosta di emergenza.
Si parla di arresto quando interrompiamo la marcia del veicolo per esigenze della circolazione come quando ci fermiamo al semaforo rosso o per un rallentamento. La fermata è la temporanea sospensione della marcia – anche se in area ove non sia ammessa la sosta – per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.